Codice Etico

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO SIPMU

SOCIETA’ SCIENTIFICA ITALIANA IPNOSI CLINICA IN PSICOTERAPIA E MEDICINA UMANISTICA

Mediante il Codice Etico ex D.Lgs. 231/01, la SOCIETA’ SCIENTIFICA ITALIANA IPNOSI CLINICA IN PSICOTERAPIA E MEDICINA UMANISTICA SIPMU,

individua sostanzialmente la condotta da tenere secondo le norme di legge.

Il D.Lgs. 231/01 (successivamente aggiornato dalla Legge 125/08) prevede e disciplina la “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società”.

Il presente Codice Etico-Deontologico integra – ma non sostituisce né si pone in contrasto – con le norme di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che vanno comunque osservate scrupolosamente dagli iscritti alla SIPMU.

Il Codice Etico-Deontologico è vincolante per gli iscritti all’Associazione SIPMU.

Il presente Codice Etico-Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti alla SIPMU.

Il Codice indica le regole di comportamento che devono seguire gli Associati nell’esercizio della professione, comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità.

L’appartenenza alla SIPMU garantisce, quindi l’instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto nello spirito di una collaborazione attiva.

In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Etico-Deontologico ed una norma di legge, lo stesso sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla Legge.

Il Codice Etico-Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Gli Associati SIPMU si impegnano a rispettare il Codice Etico-Deontologico.

Tale Codice è parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione alla SIPMU e prescrive le regole che gli Associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.

I contenuti del Codice Etico-Deontologico rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere i soci, ma anche e soprattutto a curare la linearità e correttezza dei rapporti tra colleghi, membri dell’associazione ed eventuali rapporti di collaborazione con altre associazioni, le istituzioni e le norme vigenti in materia di discussione.

Titolo I

 Norme Generali

 Art. 1

Il Codice Etico-Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi il socio SIPMU nell’esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare.

Il principale riferimento al Codice Etico-Deontologico per le decisioni e l’attività generale del Comitato Etico SIPMU e dei soci SIPMU è costituito:

  1. dalla Dichiarazione di Helsinki (nella sua versione più aggiornata) ed alla Convenzione di Oviedo.

  2. Dal Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96: “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”, che viene riportato nel Codice Etico della SIPMU.  

  3. applica le raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica, che vengono riportate nel Codice Etico della Associazione.  

  4. Il Codice Etico-Deontologico considera come valido riferimento le valutazioni scientifico-metodologiche provenienti dalla biografia scientifica esistente sull’argomento d’indagine.

Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio degli studi scientifici da parte degli iscritti alla SIPMU.

Art. 2

Il Codice Etico-Deontologico impegna il socio SIPMU alla sua conoscenza comprensione e diffusione, nonché all’aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.

L’inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l’ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste dallo Statuto associativo.

 Art. 3

La professione, la ricerca scientifica e l’attività SIPMU si fondano sul valore, l’irripetibilità, l’unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone, nonché sull’affermazione della libertà, dell’uguaglianza, della socialità, della solidarietà e della partecipazione, valorizzando l’autonomia, la soggettività, le risorse proprie e l’assunzione di responsabilità.

Il socio SIPMU è orientate alla ricerca scientifica nel rispetto delle persone, dei gruppi, delle comunità, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici società scientifiche affiliate per contribuire al loro sviluppo di crescita, attraverso la formazione della cultura sull’ipnosi clinica, gli stati di coscienza e la medicina umanistica.

 Art. 4

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Socio non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell’esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.

L’Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

L’attività nell’ambito dello studio scientifico dell’ipnosi clinica, degli stati di coscienza e della medicina umanistica, si basa sull’autonomia professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo studioso e formatore, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni politiche, partitiche ed economiche.

Titolo II

Svolgimento dell’attività

Art. 5

Il Socio SIPMU nell’esercizio dell’attività opera in rapporto di collaborazione professionale con altre società scientifiche italiane ed internazionali, associazioni, Enti pubblici e privati, a titolo di studio e conoscenze scientifiche, in forma autonoma o in collaborazione con queste, sia attraverso il consiglio direttivo, che in particolare di riferimento ai singoli coordinatori che regolano ogni sezione locale e regionale dell’associazione.

Il comportamento del Socio deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale.

Il Socio deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e degli obiettivi di studi scientifici, attraverso la formazione o azioni similari e collegate, e deve adoperarsi nei diversi livelli dell’attività per far conoscere i valori, le conoscenze e le metodologie dell’associazione.

 Art. 6

Il Socio porterà avanti la propria formazione continua, per garantire prestazioni scientifiche appropriate e di qualità che induca:

  • maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all’attività da svolgere;

  • consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;

  • un alto livello di competenza scientifica teorico-pratica, metodologica ed organizzativa;

  • impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico e scientifico;

  • nonché nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza

  • eventuale collaborazione tra i Comitati etico e scientifico per la compilazione di protocolli scientifici in relazione alle competenze e specificità di SIPMU

Art. 7

Il Socio coordinatore di sezione accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze con reciproci diritti e doveri verso il consiglio direttivo e gli altri soci. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che completano e coadiuvano l’attività.

Il Socio SIPMU, ed in particolare il coordinatore di sezione, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori nell’organizzazione di studi o seminari, o altri eventi formativi, anch’essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.

Il Socio coordinatore di sezione, è tenuto a far conoscere le attività della sezione stessa, al consiglio direttivo.

 Art. 8

Il Socio è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio dell’attività, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare cura ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Socio è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

 Art. 9

Nell’esercizio della professione e nello svolgimento dell’attività, il Socio rispetta il segreto professionale, la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Socio utilizza metodi e tecniche – sperimentate ed approvate dalla comunità scientifica – salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative non conformi lesive degli stessi.

 Art. 10

Il Socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione scientifica professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

In particolare, come da statuto, possono esercitare l’uso dell’ipnosi clinica, solo i soci ordinari con laurea in Medicina e Chirurgia, abilitati alla professione ed iscritti all’albo, e i laureati con laurea magistrale in Psicologia, o i laureati in Odontoiatria, abilitati alla professione, che abbiano conseguito una certificazione di almeno 40 ore di training in ipnosi clinica e siano iscritti al proprio albo professionale.

Il Socio impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

 Art. 11

Il Socio accetta unicamente condizioni di collaborazioni che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. Le condizioni di collaborazione sono apartitiche e apolitiche.

Il Socio salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

 Art. 12

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca scientifica e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, il Socio valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Il Socio, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione di revisione scientifica adeguata ed attendibile.

 Art. 13

Il Socio mantiene la massima riservatezza nell’espletamento degli incarichi ricevuti ed è tenuto al segreto professionale. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto circa le prestazioni professionali effettuate, programmate o da programmare.

 Art. 14

Il Socio che presta la sua opera professionale in contesti di studi scientifici è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione e preparazione, e non avalla o si presta a sostenere decisioni contrarie a tali principi.

 Art. 15

Nella sua eventuale attività di docenza, di didattica e di formazione il Socio agevola e stimola nei partecipanti l’acquisizione dei principi deontologici, conformando ad essi la propria condotta professionale.

 

 TITOLO III

Rapporti con l’utenza e con la committenza

 Art. 16

Il Socio adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

 Art. 17

Il Socio stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto professionale in eventuali collaborazioni di studio e di ricerca.

 Art. 18

Il Socio, preliminarmente all’avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

 Art. 19

Il Socio si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d’interessi, interferiscono con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

Art. 20

Il Socio evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la stessa attività professionale o comunque arrecare danno o nocumento all’immagine sociale della professione e della associazione.

 Art. 21

Il Socio si astiene dal compiere qualsiasi atto o dal porre in essere qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, produca per lui o per soggetti terzi ed estranei al rapporto professionale indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione dell’eventuale rimborso spese, previamente deliberato dal consiglio direttivo.

  

TITOLO IV

Rapporti con colleghi

 Art. 22

I rapporti fra i Soci iscritti all’Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

 Art. 23

Il Socio appoggia e sostiene i colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

 Art. 24

Il Socio ed in particolare il coordinatore di sezione, si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell’ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura degli studi della SIPMU.

 Art. 25

Il Socio si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi sui social media.

Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo.

 Art. 26

Il coordinatore di sezione accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora in caso di collaborazioni di formazione e studi, l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, Socio propone altro collega o altro professionista iscritto all’Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all’Associazione.

 Art. 27

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenti pubblicamente l’Associazione, a qualsiasi titolo, il Socio è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

   

TITOLO V

Tutela della privacy

 Art. 28

Il Socio, si obbliga a ricercare, nello svolgimento della propria attività, l’equilibrio ed il contemperamento tra esigenze delle attività di informazione e comunicazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

 Art. 29

A tal fine garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

 Art. 30

Il Socio garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell’esercizio della propria attività.

Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività scientifica.

TITOLO VI

Sanzioni

 Art. 31

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

 Varie e finali

 Art. 32

Gli iscritti all’Associazione, si impegnano a operare con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i Clienti, committenti e utenti, che possano screditare la SIPMU stessa ed il lavoro e l’immagine degli Associati.

 

Art. 33

Gli iscritti alla SIPMU, riconoscono l’esigenza professionale di operare sulla base di preciso obiettivo di studi e ricerca proprio dell’associazione.

 Art. 34

Gli iscritti all’Associazione, si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.

 Art.  35

Tutti i soci aderenti all’Associazione adottano il presente codice etico-deontologico.

  Art.  36

Per ricerche scientifiche svolte da SIPMU o dalle sezioni di SIPMU,

Per particolari esigenze specifiche di didattica, studi o attività svolte da SIPMU,

Il Consiglio Direttivo può richiedere il parere del Comitato Etico, costituito da specialisti del settore, secondo le leggi vigenti, all’interno di SIPMU.